La Corte di Campobasso annulla la sentenza a un anno e sei mesi per S.N.: «Mancava il dolo». Decisivo il ruolo del patronato nella compilazione della domanda.

CAMPOBASSO – Dalla condanna al carcere all'assoluzione piena. Si chiude con un totale ribaltamento di fronte la vicenda giudiziaria di S.N., imputato per indebita percezione del reddito di cittadinanza (ex art. 7 legge 26/2019). La Corte d’Appello di Campobasso ha infatti annullato la sentenza di primo grado che infliggeva all'uomo una pena di un anno e sei mesi di reclusione, senza il beneficio della sospensione.
Il nodo del processo ruotava attorno all'elemento soggettivo del reato. Se in primo grado il giudice aveva ritenuto la condotta dell'uomo meritevole di condanna, i magistrati del secondo grado hanno accolto integralmente la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Rossella Di Pilato.
Il punto di svolta è stata la dimostrazione della buona fede dell'imputato. Secondo la Corte, non vi è stata alcuna volontà consapevole di truffare lo Stato o di fornire dati falsi per ottenere il sussidio.
L’argomentazione difensiva che ha convinto i giudici d'Appello si è basata su un fatto concreto:
Intermediazione terza: S.N. non aveva inoltrato la domanda all'Inps in autonomia, ma si era affidato a un patronato.
Esclusione della colpa: Il fatto di aver delegato la pratica a un ufficio preposto all'assistenza tecnica escluderebbe, secondo la sentenza, il dolo specifico. L'imputato confidava nella correttezza dell'operato dei consulenti, rendendo l'eventuale errore formale non perseguibile penalmente.
La decisione della Corte di Campobasso fissa un principio importante in materia di ammortizzatori sociali: la centralità dell'elemento soggettivo. Per condannare un cittadino non basta l'irregolarità della domanda, ma serve la prova che l'imputato volesse intenzionalmente raggirare il sistema. Quando interviene un soggetto terzo (come un CAF o un patronato), la responsabilità penale si attenua fino a scomparire, a meno che non si provi la complicità nel falso.







